diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4 del 12/01/1967 Ud. (dep. 30/03/1967) Rv. 103897 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - CAPI DELLA SENTENZA CONNESSI ESSENZIALMENTE A QUELLI INVESTITI DAI MOTIVI -ESTENSIONE DELL'EFFETTO DEVOLUTIVO AGLI STESSI -PENA ACCESSORIA DELLA INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI - MANCANZA DI MOTIVO ESPRESSO SUL PUNTO - RIDUZIONE DELLA PENA PRINCIPALE - EVENTUALE INCIDENZA SULLA MODIFICAZIONE DELLA DURATA DELLA PENA ACCESSORIA.*
Stato
decisa il 1967-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103897-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - CAPI DELLA SENTENZA CONNESSI ESSENZIALMENTE A QUELLI INVESTITI DAI MOTIVI -ESTENSIONE DELL'EFFETTO DEVOLUTIVO AGLI STESSI -PENA ACCESSORIA DELLA INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI - MANCANZA DI MOTIVO ESPRESSO SUL PUNTO - RIDUZIONE DELLA PENA PRINCIPALE - EVENTUALE INCIDENZA SULLA MODIFICAZIONE DELLA DURATA DELLA PENA ACCESSORIA.*

Nella locuzione 'punti della decisione cui si riferiscono i motivi di appellò (art 515 cod proc pen) sono da comprendere non solo i capi della sentenza esplicitamente indicati nei motivi suddetti, ma anche quelli che, quantunque non esplicitamente investiti dai motivi, risultino tuttavia legati con i primi da connessione essenziale. Poiche la declaratoria della perpetuita o temporaneita della interdizione dai pubblici uffici, come conseguenza della condanna per peculato, dipende necessariamente dalle statuizioni del giudice sulla sussistenza di circostanze attenuanti e sulla misura della pena, il giudice di appello, se per effetto di attenuanti riduce la pena ad una misura inferiore ad anni tre, e tenuto a riformare la decisione dei primi giudici (pur in Mancanza di espressa impugnazione del capo della sentenza relativo alla interdizione dai pubblici uffici) anche sul punto della pena accessoria, sostituendo alla interdizione perpetua quella temporanea. (prima parte. V 103865, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)