Sez. L, Sentenza n. 2298 del 15/04/1982 (Rv. 420177 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OBBLIGATORIETÀ - FUNZIONE - ADEMPIMENTO FACOLTATIVO PER IL GIUDICE DI SECONDO GRADO - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - INTERROGATORIO LIBERO DELLE PARTI - OBBLIGATORIETÀ - FUNZIONE - ADEMPIMENTO FACOLTATIVO PER IL GIUDICE DI SECONDO GRADO - LIMITI.*
Nelle cause di lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il libero interrogatorio delle parti, che la disciplina previgente al nuovo rito introdotto con la legge 11 agosto 1973 n. 533 già considerava atto istruttorio da compiersi "di regola" in primo grado, e, se necessario, anche in grado di appello (artt. 350 e 440, abrogato cod. proc. civ.), ha ricevuto più ampio rilievo ed incidenza nell'indicata legge, la quale lo prevede come adempimento doveroso per il primo giudice, al fine del tentativo di conciliazione e dell'acquisizione di elementi necessari alla causa (art. 420, nuovo testo, cod. proc. civ.) e possibile per il giudice di secondo grado ove lo ravvisi indispensabile alla decisione (art. 437, nuovo testo cod. proc. civ.). (Conf 938/77, mass n 384554).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)