Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30372 del 18/12/2017 (Rv. 646987 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | - Notificazione del ricorso tramite PEC - Validità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio di cassazione, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, è valida la notificazione del ricorso avvenuta, tramite posta elettronica certificata, successivamente all'emanazione delle norme regolamentari attuative del d.m. n. 44 del 2011 contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni da farsi per via telematica dagli avvocati e, cioè, del provvedimento del 16 aprile 2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014 ed entrato in vigore il 15 maggio 2014. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato infondata l'eccezione di nullità del ricorso notificato tramite PEC al difensore domiciliatario del contribuente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)