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Sez. 2 - , Sentenza n. 20697 del 09/08/2018 (Rv. 650011 - 03)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Trattamento sanzionatorio dell'illecito trasferimento di denaro contante di cui al d.l. n. 143 del 1991 conv. con mod. in l. n. 197 del 1991 e ss.mm. - Art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017 - Retroattività della legge più favorevole - Applicazione anche d'ufficio da parte della S.C. – Ambito applicativo – Individuazione.
Stato
decisa il 2018-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650011-03

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto dal d.lgs. n. 90 del 2017, sopravvenuto nella pendenza del giudizio di legittimità, che dispone retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole nella disciplina della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve trovare applicazione d'ufficio in sede di legittimità, anche quando le violazioni abbiano già formato oggetto di un provvedimento sanzionatorio e pure nei giudizi nei quali la quantificazione della sanzione operata nell'ordinanza sanzionatoria non sia stata specificamente impugnata o nei quali la relativa impugnazione sia stata rigettata in primo grado con statuizione non appellata o sia stata rigettata in secondo grado con decisione non gravata di ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 69, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 CORTE COST., Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)