Sez. 2, Sentenza n. 13504 del 03/12/1999 (Rv. 531813 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE | Procura al difensore per agire in giudizio, nell'ambito delle attribuzioni previste dall' art. 1130 cod. civ. - Validità - Previa delibera assembleare, a maggioranza - Esclusione - Conseguenze - Valore dell' eventuale delibera - Assenso alla scelta effettuata dall'amministratore.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - IN GENERE
L'amministratore di un condominio, per conferire la procura al difensore al fine di agire poi in giudizio nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 1130 cod. civ., non ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini con la conseguenza che un' eventuale delibera sul punto, avendo il significato di mero assenso alla scelta effettuata dall'amministratore, non necessita, per la validità della procura stessa, che sia adottata dalla maggioranza dei condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)