diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2832 del 12/02/2016 (Rv. 638933 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Allegazione del datore di lavoro di aver corrisposto al lavoratore "tutto quanto dovuto" - Specificità della contestazione - Esclusione - Produzione tardiva delle buste paga - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638933-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nel processo del lavoro non integra il requisito di specificità della contestazione l'allegazione con cui il datore di lavoro resistente in giudizio dichiari di avere corrisposto al lavoratore "tutto quanto dovuto per la quantità e qualità del lavoro prestato", a nulla rilevando la produzione tardiva delle buste paga.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)