REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
Testo in vigore al
Art. 95 ter (14) Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1247/ 921002
1. Il regolamento (CEE) n. 1247/92 non fa sorgere alcun diritto per un periodo anteriore al 1o giugno 1992.
2. I periodi di residenza e di attività professionale subordinata o autonoma trascorsi nel territorio di uno Stato membro prima del 1o giugno 1992 sono presi in considerazione per determinare i diritti acquisiti in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto può essere acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 anche nel caso che si riferisca ad un evento realizzatosi anteriormente al 1o giugno 1992.
4. Ogni prestazione speciale a carattere non contributivo che non sia stata liquidata o sia stata sospesa a causa della nazionalità dell'interessato è liquidata o ristabilita, a domanda dello stesso, a decorrere dal 1o giugno 1992, a meno che i diritti anteriori non abbiano dato luogo ad una liquidazione forfettaria in conto capitale della prestazione stessa.
5. I diritti degli interessati che abbiano ottenuto, anteriormente al 1o giugno 1992, la liquidazione di una pensione, possono essere riesaminati su loro domanda, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92.
6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro il termine di due anni a decorrere dal 1o giugno 1992, i diritti acquisiti a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 lo sono a decorrere da tale data, senza che possano essere opposte all'interessato le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti.
7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del periodo di due anni successivi al 1o giugno 1992, i diritti non decaduti o non prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.
8. L'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92 non può avere per effetto la soppressione di prestazioni erogate anteriormente al 1o giugno 1992 da parte delle istituzioni competenti degli Stati membri a norma del titolo terzo del regolamento (CEE) n. 1408/ 71, e alle quali si applica l'articolo 10 di quest'ultimo regolamento.
9. L'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92, non può avere per effetto il diniego della domanda di una prestazione speciale a carattere non contributivo, accordata a complemento di una pensione, presentata dall'interessato che soddisfaceva le condizioni per la concessione di detta prestazione anteriormente al 1o giugno 1992, anche se egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che la domanda di prestazione sia presentata entro un termine di 5 anni a decorrere dal 1o giugno 1992.
10. In deroga al paragrafo 1, ogni prestazione speciale a carattere non contributivo accordata a complemento di una pensione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a motivo della residenza dell'interessato nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è liquidata o ripristinata, a richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1o giugno 1992, con efficacia nel primo caso alla data alla quale avrebbe dovuto essere liquidata, e nel secondo caso alla data della sospensione della prestazione.
11. Se le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 possono essere erogate, nel corso del medesimo periodo e per la medesima persona, a norma dell'articolo 10 bis di tale regolamento dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede, e a norma dei paragrafi da 1 a 10 del presente articolo dall'istituzione competente di un altro Stato membro, l'interessato può cumulare queste prestazioni soltanto nei limiti della prestazione più elevata che potrebbe pretendere in base ad una delle legislazioni in questione.
12. Le modalità di applicazione del paragrafo 11 e in particolare le modalità di applicazione, per quanto concerne le prestazioni contemplate in tale paragrafo, delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno o più Stati membri, e l'attribuzione di complementi differenziali sono determinate con decisione della Commissione amministrativa per la sicurezza dei lavoratori migranti e, se del caso, di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti.
Art. 95 quater Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1606/98
1. Il regolamento (CE) n. 1606/985 non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 25 ottobre 1998.
2. Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato anteriormente al 25 ottobre 1998 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto si considera sorto in base al regolamento (CE) n. 1606/98, anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente al 25 ottobre 1998.
4. Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della residenza dell'interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest'ultimo, a decorrere dal 25 ottobre 1998, sempre che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.
5. I diritti delle persone interessate che hanno ottenuto, anteriormente al 25 ottobre 1998, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98. La disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui agli articoli 78 e 79, qualora si applichi all'articolo 78 e 79 bis.
6. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni a decorrere dal 25 ottobre 1998, i diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 1606/98 sono acquisiti a decorrere da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alla persone interessate.
7. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 25 ottobre 1998, i diritti per i quali non sia intervenuta la decadenza o non prescritti sono acquistati a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.
Art. 95 quinquies Disposizioni transitorie applicabili agli studenti
1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 1o maggio 1999 a favore degli studenti, dei loro familiari e dei loro superstiti.
2. Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o maggio 1999 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto si considera sorto ai sensi del presente regolamento, anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente al 1o maggio 1999.
4. Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della residenza dell'interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest'ultimo, a decorrere dal 1o maggio 1999 a condizione che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.
5. Se la richiesta di cui al paragrafo è presentata entro due anni a decorrere dal 1o maggio 1999, i diritti derivanti dal presente regolamento per gli studenti, i loro familiari e i loro superstiti sono acquisiti a partire da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alle persone interessate.
6. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1o maggio 1999, i diritti non colpiti da decadenza o non prescritti sono acquisiti a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.
Art. 95 sexies Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1399/19996
1. Il regolamento (CE) n. 1399/1999 è applicabile ai diritti degli orfani il cui genitore, dal quale deriva il diritto alle prestazioni, sia deceduto dopo il 1o settembre 1999.
2. Ogni periodo di assicurazione o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o settembre 1999 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti conformemente al regolamento (CE) n. 1399/1999.
3. I diritti degli orfani il cui genitore, dal quale deriva il diritto alle prestazioni, sia deceduto prima del 1o settembre 1999 possono essere riesaminati, su loro richiesta, conformemente al regolamento (CE) n. 1399/1999.
4. Se la richiesta di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni a decorrere dal 1o settembre 1999, i diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 1399/1999 sono acquisiti a partire da tale data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alle persone interessate.
5. Se la richiesta di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni che decorrono dal 1o settembre 1999 i diritti non colpiti da decadenza o non prescritti sono acquisiti a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.
Art. 95 septies Disposizioni transitorie relative all'allegato II, sezione I, rubriche «D. GERMANIA» e «R. AUSTRIA»
1. L'allegato II, sezione I, rubriche «D. GERMANIA» e «R. AUSTRIA», modificate dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/711003, non fa sorgere alcun diritto per il periodo anteriore al 1o gennaio 2005.
2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, di attività subordinata o autonoma o di residenza, compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o gennaio 2005, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1o gennaio 2005.
4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è, su richiesta di quest'ultimo, liquidata o ripristinata dal 1o gennaio 2005, a condizione che i diritti sulla base dei quali erano state precedentemente liquidate le prestazioni non abbiano dato luogo a un pagamento forfettario.
5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima del 1o gennaio 2005, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riveduti, su richiesta dell'interessato, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento. Questa disposizione si applica anche alle altre prestazioni previste dall'articolo 78.
6. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro due anni dal 1o gennaio 2005, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data e agli interessati non potranno essere opposte disposizioni previste della legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.
7. Se la richiesta di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni successivi al 1o gennaio 2005, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della richiesta, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.
Art. 95 octies
Disposizioni transitorie riguardanti la soppressione nell'allegato II bis dell'iscrizione sull'assegno di assistenza austriaco (Pflegegeld)
Nel caso delle richieste di assegni di assistenza ai sensi della legge federale austriaca sull'assegno di assistenza (Bundespflegegeldgesetz) presentate entro l'8 marzo 2001 in virtù dell'articolo 10bis, paragrafo 3, del presente regolamento, questa disposizione continua ad applicarsi per tutto il tempo in cui il beneficiario dell'assegno di assistenza continua a risiedere in Austria dopo l'8 marzo 2001.
Art. 94
Art. 95
Art. 96 Accordi relativi al rimborso tra istituzioni
Gli accordi conclusi anteriormente al 1o luglio 1982 in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 3 e dell'articolo 70, paragrafo 3, si applicano anche alle persone cui è stato esteso, a decorrere da tale data, il beneficio del presente regolamento, salvo opposizione da parte di uno Stato membro parte di detti accordi.
L'opposizione ha effetto solo se l'autorità competente di detto Stato la comunica all'autorità competente dell'altro o degli altri Stati membri interessati anteriormente al 1o ottobre 1983. Una copia di questa comunicazione è indirizzata alla commissione amministrativa.
Art. 97 Notifiche concernenti talune disposizioni
1. Le notifiche di cui all'articolo 1, lettera j), all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 2, sono indirizzate al presidente del Consiglio delle Comunità europee. Esse indicano la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, quando si tratta delle notifiche previste dall'articolo 1, lettera j), la data a decorrere dalla quale il presente regolamento sarà applicabile ai regimi menzionati nelle dichiarazioni degli Stati membri.
2. Le notifiche ricevute conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 98 Regolamento di applicazione
Un regolamento ulteriore stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento.
Art. 99
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1971. Per il Consiglio Il Presidente M. COINTAT