diritto.io

Codice civile

Testo in vigore al

Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

1. Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

2. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente puo' fare ricorso all'autorita' giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita' stessa.

3. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Art. 1138 Regolamento di condominio

1. Quando in un edificio il numero dei condomini e' superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche' le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

2. Ciascun condomino puo' prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

3. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129. Esso puo' essere impugnato a norma dell'art. 1107.

4. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione

1. Per quanto non e' espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.

Titolo VIII. Del possesso

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1140 Possesso

1. Il possesso e' il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta' o di altro diritto reale.

2. Si puo' possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.

Art. 1141 Mutamento della detenzione in possesso

1. Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

2. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non puo' acquistare il possesso finche' il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Cio' vale anche per i successori a titolo universale.

Art. 1142 Presunzione di possesso intermedio

1. Il possessore attuale che ha posseduto in tempo piu' remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

Art. 1143 Presunzione di possesso anteriore

1. Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.

Art. 1144 Atti di tolleranza

1. Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.

Art. 1145 Possesso di cose fuori commercio

1. Il possesso delle cose di cui non si puo' acquistare la proprieta' e' senza effetto.

2. Tuttavia nei rapporti tra privati e' concessa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico.

3. Se trattasi di esercizio di facolta', le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, e' data altresi' l'azione di manutenzione.

Art. 1146 Successione nel possesso. Accessione del possesso

1. Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione.

2. Il successore a titolo particolare puo' unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.

Art. 1147 Possesso di buona fede

1. E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.

2. La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.

3. La buona fede e' presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.

Capo II. Degli effetti del possesso

Sezione I. Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa

Art. 1148 Acquisto dei frutti

1. Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

Art. 1149 Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti

1. Il possessore che e' tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821.

Art. 1150 Riparazioni, miglioramenti e addizioni

1. Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.

2. Ha anche diritto a indennita' per i miglioramenti recati alla cosa, purche' sussistano al tempo della restituzione.

3. L'indennita' si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore e' di buona fede, se il possessore e' di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.

4. Se il possessore e' tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione e' dovuta.

5. Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore e' di buona fede, e' dovuta un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.

Art. 1151 Pagamento delle indennita'

1. L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

Art. 1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede

1. Il possessore di buona fede puo' ritenere la cosa finche' non gli siano corrisposte le indennita' dovute, purche' queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

2. Egli ha lo stesso diritto finche' non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorita' giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.

Sezione II. Del possesso di buona fede di beni mobili

Art. 1153 Effetti dell'acquisto del possesso

1. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante il possesso, purche' sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprieta'.

2. La proprieta' si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi e' la buona fede dell'acquirente.

3. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Art. 1154 Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa

1. A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Art. 1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri

1. Se taluno con successivi contratti aliena a piu' persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso e' preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data posteriore.

Art. 1156 Universalita' di mobili e mobili iscritti in pubblici registri

1. Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalita' di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

Art. 1157 Possesso di titoli di credito

1. Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.