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Sez. 2 - , Ordinanza n. 30317 del 18/12/2017 (Rv. 646607 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Servitù di passaggio coattivo - Fondo assolutamente intercluso - Fondo relativamente intercluso - Fondo non intercluso - Presupposti di costituzione - Differenze - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646607-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c. hanno titolo diverso poiché i fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, comma 1, c.c.), per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, comma 3, c.c.), per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.). Ne consegue che l'accoglimento di una domanda in luogo dell'altra “ab origine” proposta comporta un’inammissibile “mutatio libelli”.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051 com. 1, Cod. Civ. art. 1051 com. 3, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)