Sez. 1, Sentenza n. 3462 del 07/02/2024 (Rv. 670263-01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Opposizione allo stato passivo - Nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento - Conseguenze - Inefficacia delle garanzie reali e personali concesse da un terzo - Esclusione.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del limite di finanziabilità non comporta l'inefficacia delle garanzie reali e personali che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice abbia ottenuto dal terzo a salvaguardia dell'adempimento del credito restitutorio.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)