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Sez. 1, Sentenza n. 3462 del 07/02/2024 (Rv. 670263-01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Opposizione allo stato passivo - Nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento - Conseguenze - Inefficacia delle garanzie reali e personali concesse da un terzo - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670263-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del limite di finanziabilità non comporta l'inefficacia delle garanzie reali e personali che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice abbia ottenuto dal terzo a salvaguardia dell'adempimento del credito restitutorio.

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)