Sez. L, Sentenza n. 9504 del 19/05/2004 (Rv. 572954 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI | Promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. - Inapplicabilità - Diritto alla promozione - Condizioni - Reggenza in esecuzione di ordine scritto - Necessità - Ordine scritto di adempimento di determinate mansioni in sostituzione di altro dipendente senza precisazione della superiorità delle nuove mansioni - Accertamento giudiziale delle mansioni e della superiorità delle stesse - Ammissibilità - Censurabilità in cassazione - Limiti.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI
Con riferimento al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, cui non è applicabile la disciplina della promozione automatica ex art. 2103 cod. civ., per la maturazione del diritto alla promozione è necessario, nella ricorrenza delle altre condizioni previste dall'art. 18 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A), che la reggenza costituisca adempimento di un ordine scritto, il quale può essere integrato anche dalla disposizione, impartita con ordine di servizio scritto, di esercitare determinate mansioni in sostituzione di altro dipendente, senza precisazione che si tratti di mansioni superiori, essendo in tale caso ammissibile l'accertamento giudiziale - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato - delle mansioni effettivamente espletate e della superiorità delle stesse rispetto alle precedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2103, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)