Sez. L, Sentenza n. 8331 del 08/07/1992 (Rv. 478100 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni | Promozione automatica ex art. 2103 cod. civ. per svolgimento di mansioni superiori sino alla stipulazione del contratto collettivo del 23 giugno 1989 - Inammissibilità.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Ammissione all'impiego (assunzione) e promozioni
Gli artt. 80 della legge n. 425 del 1958 e 12 della legge n. 42 del 1979 - che consentivano all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato di applicare per un certo tempo i dipendenti a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma senza possibilità di promozione nel caso di protrazione della situazione oltre il termine di legge - sono rimasti in vigore sino alla stipulazione del contratto collettivo del 23 giugno 1988 (che agli artt. 40 e 41 detta la nuova disciplina della materia), a ciò non ostando l'incompatibilità dell'anzidetta precedente disciplina con l'art. 2103 cod. civ., per essere applicabile alla disciplina del rapporto di lavoro non il regime transitorio di cui all'art. 14, primo comma, della legge n. 210 del 1985 (istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato) ma l'art. 21, primo comma, della stessa legge, che affida all'autonomia collettiva ed individuale la disciplina di detto rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 425 art. 80, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 12, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)