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Sez. 5, Ordinanza n. 736 del 09/01/2024 (Rv. 670184-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atto impositivo nei confronti di società - Annullamento - Conseguenze sull'atto impositivo nei confronti del socio - Automatico effetto caducatorio - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670184-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento, tra l'avviso notificato a una società di capitali e quello notificato al socio per il reddito da partecipazione non si configura alcun rapporto, né procedimentale né formale, tale per cui il secondo trova causa ed è condizionato dal primo; ne consegue che l'annullamento dell'avviso notificato alla società, che non abbia escluso, in fatto, la sussistenza del suo maggior reddito, non comporta un automatico effetto caducatorio di quello notificato al socio, con riferimento al quale la determinazione del reddito già imputabile all'ente è sempre possibile incidenter tantum.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)