diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 15737 del 23/07/2020 (Rv. 658204 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Determinazione del reddito d'impresa - Vendita di auto nuova - Fattura comprensiva del corrispettivo dell'auto usata "ceduta in conto vendita" - Incasso di prezzo inferiore - Non emendabilità dell'importo fatturato con nota di credito - Conseguenze - Contabilizzazione a titolo di sopravvenienza passiva.
Stato
decisa il 2020-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658204-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, nel caso di fattura emessa dal concessionario per la vendita di auto nuova comprensiva della quota di corrispettivo relativa all'auto usata ceduta dal cliente "in conto vendita", la perdita relativa al minor prezzo incassato per effetto della permuta del veicolo usato rispetto all'importo esposto in fattura, laddove non sia emendabile con nota di credito per carenza dei presupposti di cui all'art. 26, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 (errore nella fatturazione e accordo sul nuovo prezzo), deve essere contabilizzata a titolo di sopravvenienza passiva, poiché rimane deducibile e va ad incidere sul conto economico dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)