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Sez. 2, Ordinanza n. 17879 del 28/06/2024 (Rv. 671715-01)

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE | Decreto di liquidazione dei compensi a professionisti incaricati dal fallimento - Impugnabilità - Reclamo ex art. 26 l.fall. - Processo tributario - Fallimento ammesso al gratuito patrocinio - Impugnazione della liquidazione del compenso del difensore - Modalità - Eccezione - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671715-01

PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE

L'opera prestata dai professionisti a favore del fallimento viene liquidata dal giudice delegato con decreto impugnabile esclusivamente con il rimedio del reclamo ex art. 26 l.fall.; tale principio non soffre eccezioni quanto al decreto di liquidazione dei compensi del difensore di un fallimento ammesso al gratuito patrocinio in un processo tributario, come si desume ex art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002 che devolve al giudice delegato, e non alle Commissioni del patrocinio a spese dello Stato, tutte le funzioni di vigilanza.

Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 138, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 139, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)