Sez. 5, Sentenza n. 1303 del 13/11/1985 Ud. (dep. 05/02/1986) Rv. 171853 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - SOCIETÀ DI FATTO - RESPONSABILITÀ DI TUTTI I SOCI - SUSSISTENZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - SOCIETÀ DI FATTO - RESPONSABILITÀ DI TUTTI I SOCI - SUSSISTENZA.*
In tema di reato di bancarotta semplice previsto dall'art. 217 della legge fallimentare, tutti i soci di una società di fatto dichiarati falliti rispondono dell'omessa tenuta dei libri contabili anche quando si siano disinteressati dell'amministrazione dell'impresa e di essa si sia esclusivamente occupato un terzo, in quanto tutti indistintamente hanno il potere di amministrazione e tutti sono egualmente tenuti alla osservanza degli obblighi di legge e, quindi, ad esercitare la necessaria vigilanza sulla persona incaricata di tenere le scritture. (V mass n 167541).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)