Sez. 2 - , Ordinanza n. 20062 del 14/07/2021 (Rv. 662014 - 01)
DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA | Acquisto di immobile per quote uguali effettuato da conviventi “more uxorio” - Maggior contributo dell’uno rispetto a quello dell’altro nel pagamento del prezzo - Presunzione di liberalità fondata sul rapporto di convivenza - Esclusione - Prova dell’”animus donandi” - Necessità - Assenza - Conseguenze - Diritto al rimborso.
DONAZIONE - INDIRETTA - DISCIPLINA
In caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due conviventi "more uxorio" per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la presunzione di cui all'art. 1101 c.c., il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella corresponsione del prezzo non può presumersi effettuato in favore dell'altro a titolo di liberalità, avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, dell'"animus donandi". Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota.
Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809, Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1298
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)