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Sez. 1, Ordinanza n. 9902 del 17/04/2026 (Rv. 678487-01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Avvocatura generale dello Stato - Indirizzo PEC - Registro PP.AA. - Utilizzo di diverso domicilio digitale - Nullità. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678487-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE

In presenza di un indirizzo PEC dell'Avvocatura generale dello Stato pubblicato nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, tutte le notificazioni di atti processuali devono essere eseguite presso detto indirizzo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso altro domicilio digitale, ancorché inserito in uno dei pubblici elenchi disciplinati dal CAD, quale l'Indice PA.

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 12 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 28, Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 ter, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)