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Sez. 2, Sentenza n. 2364 del 18/07/1959 (Rv. 882770 - 01)

PRESUNZIONE - INDIZI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - ESTREMI. TESTAMENTO - TESTAMENTO RECIPROCO - ESTREMI - FATTISPECIE.
Stato
decisa il 1959-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882770-01

PRESUNZIONE - INDIZI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - ESTREMI. TESTAMENTO - TESTAMENTO RECIPROCO - ESTREMI - FATTISPECIE.

Gli indizi concorrenti verso una presunzione debbono essere esaminati nel loro complesso, affinché ne derivi il carattere di precisione, gravità e concordanza che la legge esige per le prove presuntive. Tuttavia ciò non esclude che il giudice di merito, prima di riunire i detti indizi nella sintesi finale, debba vagliarli in sè e per sè, per scartare quelli che non abbiano Rilevanza, e, invece, comporre nella sintesi quelli che, dopo il vaglio, quella Rilevanza conservino. Ciò perché la legge stessa, quando esige la concordanza nelle prove per presunzioni, vuole che di ciascun indizio che concorre a formarla sia stabilita la portata e questa sia raffrontata a quella di altri, parimenti risultato di un esame analitico, per vedere appunto se concorrono nella stessa direzione, si armonizzino fra loro, se siano, cioè concordanti. A norma dell'art.589 cod.civ., perché si abbia testamento reciproco è necessario che le manifestazioni di volontà dei testatori costituiscano, in un documento unitario, un solo atto, in modo che la volontà delle parti non abbia alcuna autonomia formale. È da escludere, quindi, che due testamenti, fatti da due testatori, ciascuno in favore dell'altro, possano essere considerati un testamento congiuntivo reciproco.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)