Sez. 3, Sentenza n. 8059 del 31/03/2007 (Rv. 598912 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Compensazione della metà delle spese giudiziali - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
Il provvedimento del giudice col quale vengono compensate le spese è sindacabile in sede di legittimità nei limiti della logicità e correttezza della motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva rigettato l'opposizione e compensato per metà le spese processuali, adducendo come motivo l'esistenza, in argomento, di un orientamento giurisprudenziale conosciuto o, almeno, conoscibile da parte dell'opponente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)