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Sez. 3, Sentenza n. 8059 del 31/03/2007 (Rv. 598912 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Compensazione della metà delle spese giudiziali - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598912-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

Il provvedimento del giudice col quale vengono compensate le spese è sindacabile in sede di legittimità nei limiti della logicità e correttezza della motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva rigettato l'opposizione e compensato per metà le spese processuali, adducendo come motivo l'esistenza, in argomento, di un orientamento giurisprudenziale conosciuto o, almeno, conoscibile da parte dell'opponente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)