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Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Testo in vigore al

Art. 6 Costituzione, fusione e concentrazione di nuovi enti ospedalieri da parte delle Regioni

1. La Regione promuove e attua la istituzione di nuovi enti ospedalieri e la fusione o la concentrazione di enti ospedalieri esistenti, secondo le previsioni del piano regionale ospedaliero.

2. L'ente ospedaliero e' costituito con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

Titolo II. Struttura e amministrazione degli enti ospedalieri

Art. 7 Struttura dell'ente ospedaliero

1. Ciascun ente ospedaliero comprende uno o piu' ospedali, quali stabilimenti dotati di servizi sanitari funzionalmente autonomi, anche se situati in regioni diverse quando si tratti di ospedali climatici specializzati.

2. Gli ospedali si distinguono secondo la classificazione contenuta nel titolo III della presente legge.

Art. 8 Organi dell'ente ospedaliero

1. Sono organi dell'ente ospedaliero il consiglio di amministrazione, il presidente, il collegio dei revisori ed il consiglio dei sanitari oppure il consiglio sanitario centrale.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale regionale, e' composto:

  1. 1) da sei membri eletti dal consiglio regionale con schede limitate a quattro nomi;

  2. 2) da un membro eletto dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero;

  3. 3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'articolo 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.

  4. 4) da due membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori tubercolotici piu' rappresentative a carattere nazionale.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende almeno un ospedale provinciale, e' composto:

  1. 1) da cinque membri eletti dal consiglio provinciale della provincia ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a tre nomi;

  2. 2) da due membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero;

  3. 3) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'articolo 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.

3. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, che comprende uno o piu' ospedali di zona, e' composto:

  1. 1) da un membro eletto dal consiglio provinciale della provincia in cui ha sede l'ente ospedaliero;

  2. 2) da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a due nomi;

  3. 3) da un membro eletto da ciascuno dei consigli comunali dei comuni nei quali sono situati ospedali dipendenti dall'ente;

  4. 4) per gli enti ospedalieri dichiarati tali ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per gli enti ospedalieri costituiti ai sensi dell'articolo 5, da due membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente l'ospedale o gli ospedali.

4. I componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di cui al primo comma devono essere scelti tra persone estranee ai consigli regionali.

5. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.

6. Il direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario.

7. Il consiglio dei sanitari e' sentito obbligatoriamente in tutti i casi in cui occorra decidere su questioni che interessano la vita interna degli ospedali, esclusivamente per gli aspetti sanitari, la regolamentazione dei servizi sanitari, il trattamento del malato.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

9. Nulla e' innovato in rapporto allo statuto ed alle tavole di fondazione per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale Galliera di Genova.

10. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione con voto deliberativo e' corrisposta una indennita' di funzione, determinata nei modi di legge dalla Regione, tenuto conto della classificazione e della importanza dell'ente ospedaliero.

11. In caso di fusione o concentrazione di piu' enti ospedalieri, nel consiglio di amministrazione del nuovo ente entrano a far parte un rappresentante degli originari interessi di ciascuno degli enti che vengono a fusione o concentrazione. Ove la fusione o concentrazione avvenga tra tre o piu' enti ospedalieri, i membri eletti dal consiglio regionale, per gli enti comprendenti ospedali regionali, dal consiglio provinciale, per gli enti comprendenti ospedali provinciali, e dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente comprendente ospedali di zona, vengono aumentati delle unita' necessarie a mantenere inalterato il rapporto tra il numero complessivo dei rappresentanti elettivi e quello dei rappresentanti degli originari interessi, stabilito dalle altre disposizioni del presente articolo; se dall'operazione residui una frazione, questa e' riportata all'unita' superiore. I consigli regionali, provinciali o comunali procedono alla votazione con schede limitate alla meta' piu' una unita', o, se il numero e' dispari, alla meta' arrotondata al numero intero immediatamente superiore, del numero dei rappresentanti da eleggere.

Art. 10 Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e tutti i provvedimenti relativi al governo dell'ente ospedaliero.

2. Lo statuto deve prevedere che spetta al consiglio di amministrazione:

  1. a) deliberare le modifiche dello statuto;

  2. b) deliberare sugli adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;

  3. c) deliberare il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;

  4. d) deliberare i regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari;

  5. e) deliberare il bilancio preventivo ed approvare il conto consuntivo, nonche' deliberare la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;

  6. f) deliberare la nomina e le assunzioni del personale dell'ente ospedaliero;

  7. g) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredita' e legati nonche' la stipulazione dei contratti;

  8. h) deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonche' sulle relative transazioni;

  9. i) deliberare la misura della retta di degenza in conformita' al disposto del successivo articolo 32, nonche' le tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;

  10. l) deliberare la nomina del tesoriere nonche' tutte le convenzioni attinenti all'attivita' dell'ente ospedaliero;

  11. m) deliberare i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a tre anni;

  12. n) deliberare tutti i provvedimenti demandati al consiglio di amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonche' i provvedimenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 40.

3. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui al punto a) del secondo comma del presente articolo, per le quali e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio.

5. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Nei verbali dovra' darsi atto del voto consultivo espresso dai membri di cui all'articolo 9, quinto comma.

Art. 11 Nomina e funzioni del presidente

1. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, da' esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni per l'ente, sovraintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione. Assume altresi' i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'ente e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione.

3. Ogni atto dell'ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario generale o direttore amministrativo che partecipa alle responsabilita' degli amministratori a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da tale responsabilita' deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare espressamente il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver contributo agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito invito.

Art. 12 Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attivita' amministrativa dell'ente ospedaliero, e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.

Art. 13 Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale

1. Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale e istituito il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario e cosi' composto:

  1. 1) dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, e, nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero e cura, dai direttori dei medesimi;

  2. 2) da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore complessivamente ai due quinti dei componenti del consiglio, eletti in separate assemblee dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell'ente ospedaliero nonche' dagli assistenti di ruolo degli istituti clinici universitari, ove esistano. Ove il numero complessivo degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulti dispari, la differenza e' attribuita agli aiuti;

  3. 3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, ove esista.

2. Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o piu' ospedali e' istituito il consiglio sanitario centrale, che e' presieduto dal sovraintendente sanitario ed e' composto, oltre che dai primari, aiuti ed assistenti e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente, ove esistano, secondo le norme previste dal precedente comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale.

3. Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano in carica cinque anni.

Art. 14 Funzioni del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale

1. Il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale e' l'organo di consulenza tecnica del consiglio di amministrazione ed esprime parere:

  1. a) sull'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza diagnostica e terapeutica;

  2. b) sulle deliberazioni da adottarsi, per quanto riguarda esclusivamente gli aspetti sanitari, dal consiglio di amministrazione riguardanti lo statuto, il regolamento del personale e la relativa pianta organica e sui regolamenti relativi alla organizzazione dei servizi sanitari dell'ente;

  3. c) sulla valutazione, istituzione, soppressione o modificazione dei reparti e la fissazione delle tariffe per le prestazioni medico-chirurgiche.

2. Esprime, inoltre, parere su ogni altra questione che gli viene sottoposta dal presidente dell'ente, dal sovraintendente o dal direttore sanitario ovvero da un quinto dei componenti, e puo' formulare proposte per il miglioramento dell'efficienza dei servizi sanitari.

3. E' in facolta' del presidente dell'ente ospedaliero di intervenire alle adunanze del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale delle cui convocazioni deve essergli data preventiva comunicazione.

Art. 15 Alla sorveglianza

1. Il Ministero della sanita', nel rispetto delle competenze proprie delle Regioni, esercita l'alta sorveglianza ed il controllo sugli enti ospedalieri per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato.

2. A tali fini il Ministero della sanita' ha il potere di vigilanza sulla piena rispondenza dell'attivita' sanitaria svolta dagli enti ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica.

3. Il Ministero della sanita' esercita l'alta sorveglianza sugli altri istituti pubblici di ricovero e cura previsti dall'articolo 1, esclusi gli ospedali psichiatrici, per quanto attiene al loro funzionamento igienico-sanitario ed a tal fine puo' acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni anche attraverso i medici provinciali.

Art. 16 Vigilanza e tutela

1. La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri e' esercitata dalla Regione a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62, intendendosi sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale.

2. Il comitato previsto dall'articolo 55 e le speciali sezioni di esso previste all'articolo 56 della citata legge sono integrati dal medico provinciale, rispettivamente, del capoluogo di Regione e della provincia.

3. Sono sottoposte al controllo di merito del comitato le deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere a), b), c), d), e), g) ed i) del precedente articolo 10 e nell'ultimo comma dell'articolo 40, nonche' le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata superiore a nove anni.

Art. 17 Sospensione e scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero puo' essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale, sentito il medico provinciale, in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questo violi persistentemente, nonostante diffida, lo statuto, le norme di legge, di regolamento o le prescrizioni del piano ospedaliero nazionale o regionale.

2. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.

3. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento al consiglio disciolto.

Art. 18 Alta vigilanza sugli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l'assistenza ospedaliera

1. Il Ministero della sanita' esercita l'alta vigilanza anche sugli istituti ed enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, ultimo comma, che abbiano ottenuto la classificazione di uno o piu' ospedali da essi dipendenti in una delle categorie di cui agli articoli da 20 a 25, in ordine alla osservanza e all'attuazione delle norme stabilite dagli organi della programmazione.

2. I comitati della programmazione sono tenuti a consultare un rappresentante degli enti o istituti indicati nel comma precedente, ai fini della redazione dei piani ospedalieri.

Titolo III. Requisiti e classificazione degli ospedali

Art. 19 Requisiti degli ospedali

1. Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, devono avere almeno:

  1. a) un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;

  2. b) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed eta' dei malati;

  3. c) locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;

  4. d) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;

  5. e) servizi speciali di trasfusione e di anestesia;

  6. f) biblioteca e sala di riunione per i sanitari;

  7. g) servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa;

  8. h) servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;

  9. i) poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi, per le attivita' di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;

  10. l) servizio di assistenza religiosa;

  11. m) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.

2. In base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo e dai successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico provinciale competente per territorio, sentito il consiglio provinciale di sanita', la Giunta regionale classifica l'ospedale, attribuendogli la relativa qualifica.

Art. 20 Categorie di ospedali

1. Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per convalescenti.

2. Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:

  1. a) ospedali di zona;

  2. b) ospedali provinciali;

  3. c) ospedali regionali.

3. Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialita'.

4. Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o piu' specialita' ufficialmente riconosciute.

5. Per le specialita' non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale specializzato e' determinata con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.

Art. 21 Ospedali generali di zona

1. Sono ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni di medicina e chirurgia, ed almeno una sezione di pediatria e di una sezione di ostetricia e ginecologia e relativi servizi speciali, nonche' di poliambulatori anche per altre piu' comuni specialita' medicochirurgiche.

2. Il piano regionale ospedaliero puo' prevedere in questi ospedali, in relazione alle esigenze particolari di alcune zone, sezioni di ortopedia-traumatologia.

Art. 22 Ospedali generali provinciali

1. Sono ospedali generali provinciali quelli dotati di distinte divisioni di medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria, ortopedia-traumatologia; di distinte divisioni o almeno sezioni di oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, neurologia, dermosifilopatia, odontoiatria e stomatologia, malattie infettive, geriatria e per ammalati lungodegenti, salvo che ad alcune di dette specialita' non provvedano ospedali specializzati viciniori. Gli ospedali generali provinciali devono inoltre essere dotati di distinti servizi di: radiologia e fisioterapia; anatomia e istologia patologica; analisi chimico-cliniche e microbiologia; anestesia e rianimazione con letti di degenza; farmacia interna.

2. Possono inoltre avere: servizi di recupero e rieducazione funzionale, servizi di neuropsichiatria infantile, servizi di dietetica, servizi di assistenza sanitaria e sociale, servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali; scuole convitto per infermieri professionali e scuole per infermieri generici ed altri centri e scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. Ciascun ospedale generale provinciale dovra' provvedere in ogni caso ad istituire uno o piu' di tali od altri servizi o scuole ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale.

3. Devono, altresi', provvedere all'assistenza dei convalescenti che puo' essere affidata anche ad ospedali viciniori.

Art. 23 Ospedali generali regionali

1. Gli ospedali regionali, che devono servire una popolazione di almeno un milione di abitanti, sono quelli che, per l'organizzazione tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e per le prestazioni che sono in grado di assicurare, operano prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione.

2. Essi, oltre a possedere le unita' di ricovero e cura e i servizi previsti per gli ospedali provinciali, dovranno anche disporre di almeno tre divisioni di alta specializzazione medica o chirurgica, quali cardiologia, ematologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica o altre specializzazioni riconosciute dal Ministero della sanita', secondo le indicazioni contenute nel piano regionale ospedaliero.

3. Inoltre gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di virologia, di prelevamento e conservazione di parti di cadavere, di medicina legale e delle assicurazioni sociali; attrezzature idonee a collaborare nella ricerca scientifica ed a contribuire alla preparazione professionale e all'aggiornamento del personale medico nonche' scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico.

4. Ogni Regione deve avere almeno un ospedale regionale.

Art. 24 Ospedali specializzati provinciali e regionali

1. Gli ospedali specializzati sono classificati come ospedali provinciali o regionali, in base alle indicazioni del piano regionale ospedaliero, sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, dell'organizzazione tecnica, della dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e delle caratteristiche della specializzazione.

2. Gli ospedali specializzati devono, inoltre, possedere servizi di consulenza di medicina generale e chirurgia generale e ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali in quanto necessari alla particolare natura dell'ospedale specializzato.

Art. 25 Ospedali per lungodegenti e per convalescenti

1. Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del piano regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, nonche' dell'organizzazione tecnica e della dotazione strumentale e diagnostica posseduta.

2. Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre, possedere ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica natura dell'ospedale.

Titolo IV. Programmazione ospedaliera

Art. 26 Legge di programma ospedaliero

1. Con legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini della programmazione ospedaliera regionale:

  1. a) il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata della legge per gli ospedali nonche' per le esigenze didattiche e scientifiche delle universita';

  2. b) la ripartizione dei posti-letto tra i vari settori dell'attivita' ospedaliera ed ai diversi livelli organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale;

  3. c) la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa del fabbisogno di cui al punto a);

  4. d) i quozienti da applicare per ottenere sul piano nazionale e regionale, sulla base delle risultanze del quadro nosologico nazionale e di tutte le componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche e socio-economico-culturali, il rapporto tra numero di posti-letto e popolazione interessata, nonche' la distribuzione dei postiletto secondo le esigenze definite al punto b), e tenuto conto delle previsioni dei piani urbanistici;

  5. e) i criteri organizzativi e funzionali mediante i quali realizzare un attivo coordinamento tra i diversi presidi che concorrono a costituire il sistema sanitario nazionale.

2. Con la predetta legge verranno altresi' indicati i mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attivita'.

3. Il disegno della legge di programma di cui ai precedenti commi e' presentato al Parlamento dal Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione, per la parte di rispettiva competenza. Sul relativo schema di disegno di legge e' sentito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo articolo 28.