Sez. L, Sentenza n. 5281 del 15/06/1987 (Rv. 453858 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - INQUADRAMENTO IN UNA QUALIFICA SUPERIORE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA A DIPENDENTE CHE ESPLETI LE STESSE MANSIONI - RILEVANZA NON DECISIVA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO AI RAPPORTI DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI ECONOMICI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - INQUADRAMENTO IN UNA QUALIFICA SUPERIORE - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA A DIPENDENTE CHE ESPLETI LE STESSE MANSIONI - RILEVANZA NON DECISIVA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO AI RAPPORTI DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI ECONOMICI.*
Ai fini dell'inquadramento del lavoratore in una qualifica superiore, il principio secondo cui non costituisce elemento decisivo l'attribuzione di tale qualifica ad altro dipendente che espleti le stesse mansioni, non essendovi Obbligo per il datore di lavoro di trattare in modo uguale i propri dipendenti (sempre che le diseguaglianze non si risolvano in discriminazioni vietate dalla legge o dalla disciplina collettiva), trova applicazione anche ai rapporti di lavoro con gli enti pubblici economici, atteso che gli Atti ed i comportamenti di quest'ultimo, inerenti al rapporto di lavoro, costituiscono espressione, non già di potestà amministrative, ma di autonomia privata, come nel caso di qualsiasi altro imprenditore privato. (V 4576/86, mass n 447310).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)