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Sez. 6, Sentenza n. 19263 del 09/04/2014 Cc. (dep. 09/05/2014) Rv. 258912 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Sentenza Corte cost. n. 32 del 2014 - Caducazione dell'art. 73 comma primo bis d.P.R. n. 309 del 1990 - Parametri quantitativi o dosimetrici per delimitare l'uso esclusivamente personale - Conseguenze - Sopravvenuta punibilità del consumo personale - Esclusione - Sopravvenuta abrogazione degli artt. 75 e 75 bis d.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258912-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la caducazione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 dell'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 (conv. in legge n. 49 del 2006), che aveva introdotto il comma primo-bis dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contenente specifici parametri quantitativi o dosimetrici per delimitare l'ambito dell'uso esclusivamente personale integrante l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del citato d.P.R., non ha determinato la sopravvenuta punibilità in sede penale del consumo personale di sostanze stupefacenti nè, conseguentemente, la abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 75 e 75 bis, correlate alla detenzione di sostanza drogante per personale consumo non assoggettata a sanzione penale.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)