Sez. 2, Sentenza n. 2440 del 14/03/1988 (Rv. 458210 - 01)
POSSESSO - CONSERVAZIONE - ESTREMI.*
POSSESSO - CONSERVAZIONE - ESTREMI.*
Per la conservazione del possesso, acquisito animo et corpore, non occorre la materiale continuità dell'uso, né l'esplicazione di continui e concreti Atti di godimento e di Esercizio del possesso, ma - salva l'ipotesi in cui risulti esteriorizzato da chiari ed univoci segni l'animus derelinquendi - è sufficiente che la cosa, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, potendo il possesso essere mantenuto anche solo animo, purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il corpus quando lo voglia, ed essendo in particolare irrilevante, al fine di escludere la conservazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto del diritto di proprietà, la circostanza che la manifestazione esterna dell'Esercizio del possesso si sia modificata rispetto a quella originaria, ove la diversa utilizzazione del bene costituisca pur sempre estrinsecazione di una delle molteplici facoltà di uso e godimento consentite al proprietario. (V 6578/84, mass n 438125; (V 5825/84, mass n 437499; (V 3837/83, mass n 428759; (V 2800/79, mass n 399122; (V 2976/78, mass n 392414).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)