Sez. 1, Sentenza n. 2225 del 08/05/1978 (Rv. 391618 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - SEPARAZIONE PER COLPA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE PER COLPA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - SEPARAZIONE PER COLPA - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE PER COLPA - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di Cassazione, instaurato con ricorso avverso sentenza che abbia pronunciato la separazione per colpa esclusiva di un coniuge, l'entrata in vigore del nuovo istituto della separazione personale fra coniugi, introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, non comporta di per se l'annullamento della sentenza impugnata, ove le parti abbiano mantenuto ferme le loro originarie istanze, atteso che tale nuovo istituto prevede la pronuncia di addebitabilita della separazione all'uno od all'altro coniuge, e che le cause di separazione per colpa, previste dalla previgente normativa, configurano comportamento contrario ai doveri del matrimonio, rilevante al fine di detta addebitabilita. (V 4584/76, mass n 383330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)