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Sez. L - , Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 (Rv. 647400 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Momento di insorgenza e di azionabilità del diritto al TFR - Cessazione del rapporto di lavoro - Controversia pendente sull'ammontare delle retribuzioni - Irrilevanza - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione del diritto - Momento in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647400-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, non essendo di ostacolo a tal fine la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore (la cui pendenza può, semmai, determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel TFR). Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni spettanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 25/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)