Sez. 6, Sentenza n. 26025 del 07/03/2018 Ud. (dep. 07/06/2018) Rv. 273735 - 01
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Originaria contestazione del reato di cui all'art. 319 cod. pen. in relazione alla c.d. "vendita della funzione" - Condotta commessa prima della legge n. 190 del 2012 - Condanna per il reato di cui all'art. 318 cod. pen. come novellato dalla legge n. 190 del 2012 - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Sussistenza - Ragioni.
SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 319 cod. pen., in relazione a condotte di c.d. "vendita della funzione" poste in essere prima della legge 6 novembre 2012, n. 190, sia, invece, condannato, previa esclusione dell'illegittimità degli atti compiuti, per il reato di cui all'art. 318 cod. pen., come novellato da detta legge, in quanto, in tal caso, si realizza una sostanziale immutazione del fatto con riferimento al grado di determinatezza dell'oggetto dell'accordo corruttivo che configura il reato di cui all'art. 318 cod. pen. solo se non è noto il finalismo del mercimonio, in quanto volto a garantire il compimento di atti non determinati né determinabili, mentre configura il reato di cui all'art. 319 cod. pen. laddove l'oggetto del patto sia la stessa funzione che viene interamente asservita agli interessi del privato ovvero il compimento di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 321, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)