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Sez. 3, Sentenza n. 838 del 23/04/1986 Cc. (dep. 05/06/1986) Rv. 172971 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONCERNENTE IL LUOGO DI ESERCIZIO ABITUALE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - NOTIFICA AD IMPRENDITORE - INDICAZIONE DELLA SEDE LEGALE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - CERTIFICAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172971-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONCERNENTE IL LUOGO DI ESERCIZIO ABITUALE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - NOTIFICA AD IMPRENDITORE - INDICAZIONE DELLA SEDE LEGALE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - CERTIFICAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - IRRILEVANZA.*

Nell'ipotesi di notificazione ad un imprenditore, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, in ordine al luogo di Esercizio abituale dell'attività professionale dell'imputato, non può essere superata dall'esibizione di una documentazione della camera di commercio, dalla quale si evinca che la Sede legale dell'impresa sia in località diversa. L'indicazione della Sede legale, richiesta dall'art. 2196 cod. civ. per l'iscrizione nel registro delle imprese, è infatti un adempimento di pura Forma, che non ha alcuna Rilevanza al fine di accertare in concreto il luogo ove realmente l'attività venga posta in essere con carattere di assiduità.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 176, Cod. Civ. art. 2196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)