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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8943 del 18/03/2022 (Rv. 664450 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Criteri di liquidazione - Individuazione - Limite quantitativo - Insussistenza.
Stato
decisa il 2022-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664450-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA

In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito.

Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)