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Sez. 3, Sentenza n. 16580 del 25/11/2002 (Rv. 558709 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE | Clausola derogativa della durata minima legale del contratto - Nullità del contratto - Esclusione - Nullità della clausola - Sostituzione "ex lege" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558709-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE

La stipulazione di un contratto di locazione di immobile urbano destinato ad uso non abitativo, soggetto alle disposizioni dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, per una durata inferiore al termine minimo di legge non determina la nullità del contratto, ma l'invalidità della clausola derogativa e, di conseguenza, l'automatica eterointegrazione del contratto ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., con l'applicazione della durata minima prevista dalla norma (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha, nel caso, escluso che la clausola contrattuale prevedente il rinnovo della locazione "di anno in anno" anziché "di sei anni in sei anni" comporti la nullità dell'intero contratto, per il resto conforme al dettato normativo).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)