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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11368 del 09/05/2017 (Rv. 644168 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Omessa presentazione della dichiarazione - Accertamento d'ufficio conseguente - Criteri - Presunzioni semplici - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644168-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

Nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, l'Ufficio delle imposte può servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, determinarlo anche con metodo induttivo ed utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto dell'inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, secondo un legame che non deve essere di necessarietà assoluta, essendo sufficiente che il fatto noto sia desumibile da quello ignoto sulla base di un giudizio di probabilità basato sull'“id quod plerumque accidit”.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)