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Sez. 3, Sentenza n. 2273 del 03/06/1977 (Rv. 385988 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - RICONVENZIONALI - NOZIONE - PROPONIBILITA - FATTISPECIE (DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELLA PROROGA LEGALE DI UNA LOCAZIONE; ECCEZIONE IN APPELLO FONDATA SULLA PROROGA CONVENZIONALE).*
Stato
decisa il 1977-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385988-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - RICONVENZIONALI - NOZIONE - PROPONIBILITA - FATTISPECIE (DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELLA PROROGA LEGALE DI UNA LOCAZIONE; ECCEZIONE IN APPELLO FONDATA SULLA PROROGA CONVENZIONALE).*

Fra le eccezioni nuove proponibili in appello sono da comprendere quelle riconvenzionali, che introducono una nuova situazione giuridica, ma al solo e limitato fine di escludere gli effetti del fatto affermato dalla controparte. (nella specie si e ritenuta proponibile in appello dal conduttore di un appartamento, convenuto in giudizio dal locatore, un'eccezione fondata sulla proroga convenzionale della locazione, mentre in primo grado si era discusso solo di proroga legale). (V 24/75, mass n 373132).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)