Sez. 5, Sentenza n. 2629 del 11/02/2015 (Rv. 634336 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Pubblicità ordinaria - Oggetto dell'imposta - Mezzo utilizzato e non mezzo disponibile - Differenza rispetto alle pubbliche affissioni - Irrilevanza degli "spazi bianchi" - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema d'imposta sulla pubblicità ordinaria, l'oggetto è costituito, a differenza delle pubbliche affissioni soggette ad autorizzazione comunale, dal mezzo effettivamente utilizzato per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non dal mezzo disponibile, sicché non vanno computati nel calcolo della base imponibile i cosiddetti "spazi bianchi", in quanto il presupposto impositivo si identifica nella diffusione dei detti messaggi, attuata nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)