Sez. 3, Sentenza n. 14237 del 08/03/2006 Ud. (dep. 21/04/2006) Rv. 233931 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Impianto di nuovo oliveto - Autorizzazione paesistica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
L'attività di bonifica di un fondo agricolo, finalizzata all'impianto di un oliveto, costituisce esercizio di attività agro-silvo-pastorale non comportante alterazione permanente dei luoghi, e come tale non necessitante della preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)