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Sez. 3, Sentenza n. 14237 del 08/03/2006 Ud. (dep. 21/04/2006) Rv. 233931 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Impianto di nuovo oliveto - Autorizzazione paesistica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233931-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

L'attività di bonifica di un fondo agricolo, finalizzata all'impianto di un oliveto, costituisce esercizio di attività agro-silvo-pastorale non comportante alterazione permanente dei luoghi, e come tale non necessitante della preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 152

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)