Sez. L, Sentenza n. 7407 del 28/07/1998 (Rv. 517570 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Rivalutazione dei periodi assicurativi di esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13 legge n. 257 del 1992 - Applicabilità ai lavoratori già titolari di pensione al momento di entrata in vigore della suddetta legge - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il beneficio della rivalutazione dei periodi assicurativi relativi a prestazioni lavorative comportanti provata esposizione all'amianto, previsto dall'art. 13 legge n. 257 del 1992, essendo inteso a sostenere i lavoratori perdenti il posto di lavoro a causa della soppressione della lavorazione dell'amianto, attraverso una supervalutazione dei periodi assicurativi idonea a consentire o facilitare il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, non è applicabile a quei lavoratori che, al momento di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, erano già titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)