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Sez. L, Sentenza n. 6443 del 27/11/1982 (Rv. 424076 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL LICENZIAMENTO COME SANZIONE PER UN DETERMINATO COMPORTAMENTO - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE DI GRAVITÀ - POTERE DOVERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424076-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DEL LICENZIAMENTO COME SANZIONE PER UN DETERMINATO COMPORTAMENTO - ACCERTAMENTO DEL CARATTERE DI GRAVITÀ - POTERE DOVERE DEL GIUDICE.*

L'espressa previsione, nella normazione contrattuale collettiva, del licenziamento come sanzione per un determinato comportamento non basta ad escludere il potere-dovere del giudice di accertare se in singoli casi questo rivesta in concreto carattere di gravità tale da comportare, secondo le Disposizioni inderogabili dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966, l'impossibilità della prosecuzione del rapporto. (Conf 1717/78, mass n 391131).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)