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Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia

Testo in vigore al

Art. 36

1. Spetta al datore di lavoro di assegnare ciascuno dei propri dipendenti alla rispettiva categoria di salario indicata nella tabella dei salari medi, dandogliene comunicazione scritta.

2. Contro tale assegnazione l'interessato puo' ricorrere, entro cinque giorni dalla comunicazione, alla competente Commissione arbitrale.

3. Il ricorso non sospende gli effetti dell'assegnazione.

Capo IV. Periodi di malattia

Art. 37

1. I periodi di malattia da computarsi utili per la pensione debbono essere fatti risultare mediante dichiarazione medica, dalla quale risulti il giorno in cui la malattia e' incominciata e la sua natura.

2. L'ente che riceve la dichiarazione puo' essere incaricato delle relative annotazioni da farsi sulle tessere, secondo le istruzioni speciali della Cassa nazionale.

Art. 38

1. Non sono computate le malattie di durata inferiore a sette giorni, ne' quelle, anche di durata maggiore, in cui l'assicurato continua a ricevere l'intero stipendio o lo stipendio ridotto, e durante le quali percio', a norma dell'art. 24 del presente regolamento, deve essere versato il contributo obbligatorio.

2. Il numero e la durata delle malattie saranno accertati periodicamente dagli Istituti di previdenza. Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale ha facolta' di stabilire norme speciali per il controllo delle malattie.

Titolo IV. Emissione e rinnovazione delle tessere Marche di contributi e libretti individuali.

Art. 39

1. Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche e' deliberato dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

2. Le tessere sono stampate a cura e spese della Cassa stessa.

Art. 40

1. I datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione, facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 41

1. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano gia' provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche settimanali; se il titolare non la consegni, il datore di lavoro chiede il rilascio di una nuova tessera all'ufficio competente.

Art. 42

1. Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile. La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di questa.

2. Coloro che applicano le marche sulle tessere senza seguire l'ordine progressivo delle caselle o che lasciano caselle in bianco fra l'una e l'altra marca o che omettono di annullare le marche con la data di applicazione nei modi prescritti, sono puniti con ammenda da L. 1 a L. 5 per ogni casella lasciata in bianco fra una marca e l'altra e per ogni marca non regolarmente annullata.

3. Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione.

4. Il datore di lavoro e' responsabile della conservazione delle tessere.

5. La tessera, purche' non sia scaduta, ai termini dell'articolo seguente, deve essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.

Art. 43

1. Le tessere hanno di regola la validita' di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale. Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente, ai termini dell'articolo seguente.

2. Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere che, per cessazione dal servizio, ne abbiano avute la consegna dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 44

1. Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'art. 40.

2. L'ufficio che ritira. la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformita' delle istruzioni della Cassa.

Art. 45

1. Le tessere non possono essere trattenute da chi non ne sia il titolare e contro la volonta' di questo se non dal datore di lavoro, nei casi stabiliti dagli articoli precedenti, e dagli organi dell'assicurazione, per gli eventuali controlli.

2. E' vietato di consegnare le tessere a persone estranee all'azienda, perche' ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa.

3. I contravventori, siano i datori di lavori, siano le persone incaricate, sono puniti con una ammenda da L. 5 a L. 10 per ciascuna tessera.

4. Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie oltre quelle ammesse dal presente regolamento e dalle istruzioni della Cassa.

5. Il datore di lavoro e' obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge.

6. La custodia e la regolarizzazione delle tessere possono essere affidate agli Istituti di previdenza sociale competenti per territorio, con le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale.

Art. 46

1. L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente Istituto di previdenza sociale.

2. I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalita' relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli Istituti, sono stabilite nelle istruzioni della Cassa.

Art. 47

1. Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte sono sostituite con un duplicato, rilasciato dall'Istituto di previdenza a richiesta dell'interessato.

2. Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita, l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione o lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera. L'Istituto di previdenza, previa autorizzazione della Cassa nazionale, riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento resulti provato.

3. Nel caso che la tessera sia resa inservibile, l'interessato deve produrla, insieme con la richiesta del duplicato, all'Istituto di previdenza, il quale riporta sul duplicato lo ammontare delle marche che risultino ad essa apposte.

4. Per il rilascio del duplicato l'interessato deve pagare anticipatamente all'Istituto di previdenza un diritto di cinquanta centesimi.

Art. 48

1. Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte a carico dell'assicurato. Esse sono stampate su carta filigranata; le loro caratteristiche sono determinate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale puo' variarle emettendo nuove serie di marche, ed assegnare, sotto pena di prescrizione, un termine per il ritiro o il cambio delle marche di vecchio tipo non utilizzate.

Art. 49

1. I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con una unica marca.

2. In tal caso anche la stessa tessera varra' per entrambe le assicurazioni.

Art. 50

1. La vendita delle marche e' affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro: puo' essere, con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale, affidata ad altri uffici pubblici.

2. Il Ministero delle comunicazioni e quello delle finanze, di concerto con la Cassa nazionale, stabiliscono le norme per il servizio affidato agli uffici posti sotto la propria dipendenza e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

Art. 51

1. Gli uffici incaricati della emissione e della rinnovazione delle tessere, nel momento in cui ritirano la prima tessera di un assicurato, debbono rilasciare a suo favore un libretto personale nel quale, a cura dell'ufficio stesso, sara' riportato l'ammontare dei versamenti risultanti dalla tessera ritirata.

2. Sul libretto medesimo, in occasione della rinnovazione delle tessere successive, debbono essere fatti analoghi riporti dagli uffici competenti.

3. Sul libretto personale di ciascun assicurato debbono inoltre essere fatte le annotazioni relative al servizio militare ed ai periodi di malattia da computarsi utili per la pensione ai termini di legge.

Art. 52

1. Il libretto personale e' consegnato al titolare, che e' responsabile della sua conservazione.

2. Per i libretti perduti, distrutti o resi inservibili, possono essere rilasciati duplicati dagli Istituti di previdenza contro il pagamento della tassa fissa di centesimi cinquanta.

Art. 53

1. Per gli operai che prestarono servizio presso stabilimenti ausiliari e furono assicurati ai termini dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, il libretto personale porta l'annotazione del numero di marche di differente valore applicate in forza dei decreti medesimi.

Titolo V. Prevenzione e cura dell'invalidità.

Art. 54

1. La Cassa nazionale puo' destinare una parte dei propri fondi, entro il limite dell'eccedenza di essi sugli impegni verso gli assicurati, all'esercizio diretto di istituzioni igienico-sanitarie aventi a scopo la prevenzione, la cura e l'assistenza della invalidita'; come anche puo' agevolare, con la concessione di mutui fruttiferi, a norma dell'art. 19, n. 9. la creazione ed il funzionamento di tali istituzioni da parte di' altri enti pubblici o privati.

2. Essa ha inoltre facolta' di concorrere entro il limite dell'eccedenza predetta:

  1. 1° A incoraggiare, anche con premi o in altre forme, l'adozione e la diffusione delle provvidenze meglio atte a prevenire gli infortuni e le malattie del lavoro e a rimuovere od attenuare speciali condizioni pericolose od antigieniche inerenti all'ambiente di lavoro, ai materiali adoperati od ai metodi di lavorazione;

  2. 2° A sussidiare cliniche, reparti ospitalieri, ambulatori od altri istituti specializzati, i quali si propongano la cura di malattie che possono avere per conseguenza una condizione di invalidita'; come anche istituti di rieducazione professionale o di protesi del lavoro.

3. La Cassa curera' di stipulare convenzioni con gli istituti della specie di quelli indicati al precedente n. 2, allo scopo di assicurarsi le migliori possibili condizioni per il ricovero e la cura degli assicurati.

Art. 55

1. Se, in seguito ad un rapporto di uno dei suoi medici fiduciari, la Cassa ritenga che, merce' opportune cute o con ricovero in un ospedale, possa essere eliminata od attenuata la invalidita' gia' accertata di un pensionato, o possa essere evitata o ritardata per un assicurato la invalidita', e che sia percio' conveniente sostenere le spese, di cui all'articolo 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per le cure e il ricovero predetti, ne informera' l'interessato invitandolo a dichiarare, entro un termine prestabilito, se consente a sottoporvisi.

2. Il pensionato o l'assicurato ha facolta' di chiedere che sulla richiesta di cui nel precedente comma si pronunci un collegio di tre medici, dei quali uno da lui designato, un altro designato dalla Cassa ed il terzo di comune accordo fra le parti.

Titolo VI. Inscrizioni e versamenti facoltativi.

Art. 56

1. I cittadini italiani, che ne abbiano la facolta' ai termini di legge e che intendano costituirsi una pensione per la vecchiaia o la invalidita' mediante versamenti facoltativi, debbono farne domanda, formulata su apposito modulo fornito gratuitamente dalla Cassa. Le domande possono essere presentate e firmate dall'interessato stesso o da un terzo.

2. Le domande di inscrizione sono ricevute dalla sede centrale, dalle altre sedi e rappresentanze della Cassa, dagli Istituti di previdenza e dagli uffici postali.

3. Esse debbono essere accompagnate da un primo versamento non inferiore a 5 lire e non contenente frazione di lira.