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Sez. 3, Sentenza n. 10403 del 18/07/2002 (Rv. 555873 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Responsabilità civile - Solidarietà in genere - Posizione del danneggiato - Rilevanza - Pluralità di azioni od omissioni costituenti illeciti distinti - Configurabilità - Condizioni - Unicità del danno - Danni diversi provocati dalle singole condotte - Solidarietà - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555873-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

La solidarietà passiva, stabilita dall'art. 2055 cod. civ. a favore del danneggiato nell'ipotesi di fatto dannoso imputabile a più persone, postula l'unicità del danno configurabile, pur in presenza di più azioni od omissioni costituenti illeciti distinti, dovendo invece escludersi tale solidarietà se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato. (Nella specie, avendo una società di revisione, con un'infedele certificazione, arrecato danni ai promissari acquirenti di quote di una società, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la solidarietà' passiva tra la società di revisione e i venditori delle quote societarie, attesa la differenza sussistente tra il danno derivante dall'erronea certificazione dello stato patrimoniale della società - in seguito al quale i promissari acquirenti non avevano valutato l'antieconomicità della futura gestione e quindi non avevano esercitato il diritto di recesso previsto nel preliminare - e il danno derivante dalla violazione del sinallagma contrattuale per aver pagato una somma non congrua per le quote sociali acquistate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)