Sez. 2, Sentenza n. 21391 del 18/09/2013 (Rv. 627894 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Pagamento di debiti e pesi ereditari - Possesso di quietanze da parte di erede testamentario - Valenza probatoria ai fini del rimborso - Prova presuntiva - Idoneità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE
Il possesso delle quietanze, ancorché prive di intestazione ovvero intestate al "de cuius" o all'eredità, costituisce idonea prova presuntiva dei relativi pagamenti da parte del possessore, sempre che si riferiscano a debiti ereditari o all'assolvimento degli obblighi fiscali riconducibili alla successione ed il possessore si identifichi con uno degli eredi, salva l'allegazione di idonea prova contraria da parte dell'avente interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)