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Sez. 2, Sentenza n. 21391 del 18/09/2013 (Rv. 627894 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Pagamento di debiti e pesi ereditari - Possesso di quietanze da parte di erede testamentario - Valenza probatoria ai fini del rimborso - Prova presuntiva - Idoneità.
Stato
decisa il 2013-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627894-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE

Il possesso delle quietanze, ancorché prive di intestazione ovvero intestate al "de cuius" o all'eredità, costituisce idonea prova presuntiva dei relativi pagamenti da parte del possessore, sempre che si riferiscano a debiti ereditari o all'assolvimento degli obblighi fiscali riconducibili alla successione ed il possessore si identifichi con uno degli eredi, salva l'allegazione di idonea prova contraria da parte dell'avente interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2, Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)