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Sez. L, Sentenza n. 2490 del 10/03/1987 (Rv. 451641 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - NESSO EZIOLOGICO FRA CAUSA VIOLENTA ED "EVENTUS DANNI" - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULL'ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451641-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - IN GENERE - NESSO EZIOLOGICO FRA CAUSA VIOLENTA ED "EVENTUS DANNI" - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULL'ASSICURATO.*

L'Onere della prova della verificazione dell'infortunio sul lavoro, e, in particolare, del nesso eziologico fra la cosiddetta "causa violenta", intervenuta in occasione di una determinata prestazione lavorativa protetta, e l'eventus damni, implicante la diminuzione della capacità lavorativa, grava, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 cod. civ., sull'assicurato che agisce in Sede giudiziaria per essere indennizzato, contestando le conclusioni negative raggiunte dall'i.N.A.I.L. all'esito degli accertamenti da questo esperiti in Sede amministrativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 88, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)