Sez. 1, Sentenza n. 1934 del 19/06/1972 (Rv. 359029 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - ATTO DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO - NECESSITA - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO - IRRILEVANZA DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - ATTO DI ACCERTAMENTO DEL TRIBUTO - NECESSITA - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO - IRRILEVANZA DELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONDIZIONI.*
Nelle controversie in materia di imposte indirette l'Azione di accertamento negativo davanti al giudice ordinario e proponibile indipendentemente dall'atto di accertamento dell'imposta, in quanto l'Azione stessa e esercitata in relazione soltanto all'esigenza di eliminare l'incertezza venutasi a manifestare in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione finanziaria circa l'esistenza di un'obbligazione tributaria indiretta. Soltanto per i ricorsi in Sede amministrativa e per la successiva Azione giudiziaria (previsti, rispettivamente, dagli artt 11 e 12 della legge 26 novembre 1955, recante norme in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli) e necessario il previo atto di accertamento del tributo. (V 1751'68 mass n 333634).*
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1955 num. 1109 art. 12, Legge 26/11/1955 num. 1109 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)