Sez. 3, Sentenza n. 25738 del 09/04/2003 Cc. (dep. 13/06/2003) Rv. 225472 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Poteri regolamentari della regione - Mutamento di destinazione d'uso - All'interno degli stessi raggruppamenti - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
In materia edilizia, compete alle Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, modificativo dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, stabilire quali mutamenti di destinazione d'uso di immobili, o di loro parti, connessi o meno a trasformazioni fisiche, siano escluse dal regime concessorio (ora permesso di costruire) e subordinate a semplice autorizzazione, purché le previsioni regionali tengano conto delle disposizioni di principio poste dallo Stato. (In applicazione di tale principio risulta legittima la sottoposizione alla denuncia di inizio attività, prevista dalla legge Regione Calabria n. 19 del 2002, dei mutamenti di destinazione d'uso che intervengono all'interno degli stessi raggruppamenti).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 60 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)