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Sez. 2 - , Sentenza n. 22448 del 09/09/2019 (Rv. 655237 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Compenso al difensore – Istanza di liquidazione presentata successivamente alla definizione del giudizio cui il patrocinio inerisce – Decadenza – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655237-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 3 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)