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Sez. 2, Ordinanza n. 21495 del 31/07/2024 (Rv. 671986-01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde di un corso d'acqua - Controversie relative - Competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche - Criterio di discrimine ai fini della competenza per materia - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671986-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE

Ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti dell'alveo e/o alle sponde di corsi d'acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario

senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario.(Nella specie relativa ad un giudizio di usucapione avente ad oggetto un terreno coincidente con l'alveo di un torrente e con le relative aree spondali, la S.C. ha respinto il ricorso per essere competente il tribunale regionale delle acque pubbliche in considerazione della necessità di un'indagine tecnica volta a stabilire se l'area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro delle acque del predetto torrente o di una sdemanializzazione tacita).

Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)