Sez. 3, Ordinanza n. 23503 del 19/07/2026 (Rv. 679405-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Erronea applicazione di una norma di legge - Denuncia del solo vizio motivazionale - Error in procedendo - Esclusione - Accoglimento del motivo di ricorso - Per una ragione giuridica diversa da quella prospettata a sostegno del motivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza impugnata sia censurata, sotto il profilo del vizio di motivazione, per errores in procedendo, alla Corte è precluso il rilievo officioso di errores in iudicando, atteso che il principio per il quale essa può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, si giustifica, in ossequio alla funzione nomofilattica attribuitale dall'art. 65 ord. giud., esclusivamente con riferimento ai profili relativi alla violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e non a quelli attinenti al vizio motivazionale, improntato essenzialmente a questioni in fatto, estranee alla suddetta funzione. (Nella specie, la S.C., dopo aver dichiarato infondato il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale, ha escluso di poter recuperare, quale vizio di falsa applicazione dell'art. 2952, comma 2, c.c., la censura relativa all'erronea declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto di rivalsa ex art. 144, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, fondata sul rilievo dell'assenza di prova del pagamento da parte dell'assicuratore).
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)