Sez. T, Ordinanza n. 19720 del 14/06/2026 (Rv. 679176-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Obbligo di comunicazione della dichiarazione d’intento - Ratio - Inosservanza - Conseguenze. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di IVA, l'obbligo di comunicazione della dichiarazione d'intento, ex art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, è preordinato a consentire un efficace controllo sull'applicazione del regime di non imponibilità delle operazioni di esportazione, sicché la sua inosservanza integra una violazione sostanziale, e non meramente formale, in quanto idonea a ostacolare l'attività di verifica dell'Amministrazione finanziaria e, come tale, non neutralizzabile per la sola assenza di evasione d'imposta o per la regolare tenuta della documentazione contabile.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)