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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18187 del 16/09/2015 (Rv. 636310 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Fruizione - Condizioni - Residenza anagrafica - Decorrenza dalla formale richiesta - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636310-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema d'imposta di registro, ai fini delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la decorrenza della residenza anagrafica va ancorata alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, ancorché la relativa pratica non sia conclusa, stante l'unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancita dall'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 223 del 1989, che postula la necessaria saldatura tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione nel comune di nuova residenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243 art. 1, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18, DPR 30/07/2012 num. 154 art. 1, DPR 17/07/2015 num. 126 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)