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Sez. L, Sentenza n. 17863 del 09/09/2016 (Rv. 640992 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Reclamo ex art. 1, comma 58, l. n. 92 del 2012 - Disciplina - Art. 434 c.p.c. riformulato - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640992-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

L'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 1, comma 57, della l. n. 92 del 2012 è, nella sostanza, un appello, sicché per tutti i profili non regolati dalle disposizioni specifiche trova applicazione la disciplina dell'appello nel rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità ed affidabilità. Ne deriva che la disciplina dell'atto introduttivo del reclamo è quella dell'art. 434 c.p.c. (nel testo, "ratione temporis" vigente, introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. c) bis, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 57 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)