Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 13 Clausole d’esclusione
1.
Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3 che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:
a) di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita;
b) di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo in questione;
c) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione.
Tuttavia, la clausola di cui al primo comma, lettera a), può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l’assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.
Gli Stati membri hanno la facoltà, per i sinistri avvenuti nel loro territorio, di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la vittima può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale.
2.
Nel caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, intervenga in luogo e vece dell’assicuratore, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora il veicolo stazioni abitualmente in un altro Stato membro, detto organismo non avrà la possibilità di agire contro alcun organismo in detto Stato membro.
Gli Stati membri che, per il caso di veicoli rubati od ottenuti con la violenza, prevedono l’intervento dell’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, possono fissare per i danni alle cose una franchigia non superiore a 250 EUR, opponibile alla vittima.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero.
Art. 14 Unico premio
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:
a) coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e
b) garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest’ultima è superiore.
Art. 15 Veicoli spediti da uno Stato membro in un altro
1. In deroga all’articolo 2, lettera d), secondo trattino, della direttiva 88/357/CEE, quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio lo Stato membro di destinazione, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.
2. Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, nello Stato membro di destinazione è responsabile dell’indennizzo previsto all’articolo 9.
Capo 6. Attestazione, franchigie, azione diretta
Art. 16 Attestazione dello stato di rischio della garanzia
Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un’attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell’assenza di sinistri.
L’impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, rilascia l’attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 17 Franchigie
Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all’articolo 3.
Art. 18 Diritto di azione diretta
Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro.
Capo 7. Risarcimento per sinistri che derivano da incidenti causati da un veicolo coperto dall’assicurazione di cui all’articolo 3
Art. 19 Procedura di indennizzo dei sinistri
Gli Stati membri istituiscono la procedura di cui all’articolo 22 per la liquidazione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3.
In caso di incidenti che possono essere liquidati mediante il sistema degli uffici nazionali d’assicurazione di cui all’articolo 2, gli Stati membri stabiliscono la stessa procedura di cui all’articolo 22.
Ai fini dell’applicazione di detta procedura, ogni riferimento all’impresa assicurativa si intende come un riferimento agli uffici nazionali d’assicurazione.
Art. 20 Disposizioni particolari riguardanti il risarcimento delle persone lese in seguito a un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza
1.
Gli articoli da 20 a 26 stabiliscono disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa e provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, tali disposizioni si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d’assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Gli articoli 21 e 24 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:
a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa; e
b) che staziona abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.
Art. 21 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1.
Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l’autorizzazione amministrativa.
Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti a incidenti nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1.
Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato.
2.
La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell’impresa di assicurazione.
Gli Stati membri non possono limitare tale scelta.
3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.
4.
Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione.
L’obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.
5.
Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo.
Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.
6. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE né uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001.
Art. 22 Procedura di indennizzo
Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta d’indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri:
a) l’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un’offerta d’indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato; o
b) l’impresa di assicurazione cui è stata indirizzata la richiesta d’indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.
Gli Stati membri adottano disposizioni al fine di assicurare che, qualora l’offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi, l’importo dell’indennizzo offerto dall’impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.
Art. 23 Centri d’informazione
1.
Per consentire alla persona lesa di chiedere un indennizzo, ciascuno Stato membro istituisce o riconosce un centro informazioni incaricato:
a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:
i) il numero di immatricolazione di ogni autoveicolo che staziona abitualmente nel territorio dello Stato considerato;
ii) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la circolazione di detti veicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e, se la polizza è scaduta, anche la data di cessazione della copertura assicurativa;
iii) le imprese di assicurazione della responsabilità civile che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali autoveicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell’allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all’articolo 21 della presente direttiva e notificati ai centri di informazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
iv) l’elenco dei veicoli che, in ciascuno Stato membro, beneficiano della deroga dall’obbligo di copertura mediante un’assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2;
v) riguardo ai veicoli di cui al punto iv):
il nome dell’autorità designata o dell’organismo designato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, come responsabile dell’indennizzo delle persone lese nei casi in cui non sia applicabile la procedura di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), qualora il veicolo goda della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma,
il nome dell’organismo che copre il veicolo nello Stato membro in cui staziona abitualmente, se esso gode della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2;
b) o di coordinare la compilazione e la diffusione di dette informazioni;
c) e di assistere gli aventi diritto nell’ottenere le informazioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).
Le informazioni di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), devono essere conservate per un periodo di sette anni dopo la cessazione dell’immatricolazione del veicolo o la scadenza del contratto di assicurazione.
2. Le imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), notificano ai centri d’informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro conformemente all’articolo 21.
3.
Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall’incidente, di ottenere senza indugio le seguenti informazioni dal centro di informazione dello Stato in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l’incidente:
a) nome e indirizzo dell’impresa di assicurazione;
b) numero della polizza d’assicurazione; e
c) nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell’impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.
I centri di informazione cooperano tra loro.
4.
Il centro di informazione comunica alla persona lesa nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale o del detentore del veicolo se la persona lesa ha un interesse giuridicamente tutelato a ottenere queste informazioni. Per poter fornire tali informazioni, il centro stesso si rivolge in particolare:
a) all’impresa di assicurazione; o
b) all’ente di immatricolazione del veicolo.
Se il veicolo beneficia della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, il centro di informazione comunica alla persona lesa il nome dell’autorità o dell’organismo designato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, incaricato di indennizzare le persone lese, qualora non sia d’applicazione la procedura prevista all’articolo 2, lettera a).
Se il veicolo beneficia della deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il centro d’informazione comunica alla persona lesa il nome dell’organismo da cui dipende il veicolo nel paese in cui staziona abitualmente.
5. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dai paragrafi da 1 a 4, i centri di informazione forniscano le informazioni ivi specificate a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3.
6. Al trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE.
Art. 24 Organismo d’indennizzo
1.
Ciascuno Stato membro costituisce o riconosce un organismo d’indennizzo incaricato di risarcire le persone lese nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 1.
Dette persone lese possono presentare all’organismo d’indennizzo del loro Stato membro di residenza una richiesta d’indennizzo:
a) nel caso in cui l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non abbiano dato una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta d’indennizzo entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; o
b) nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nello Stato membro di residenza della persona lesa conformemente all’articolo 20, paragrafo 1; in questo caso le persone lese non possono presentare all’organismo d’indennizzo una richiesta d’indennizzo se hanno presentato tale richiesta direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
Le persone lese non possono tuttavia presentare all’organismo d’indennizzo una richiesta d’indennizzo se hanno intrapreso un’azione legale direttamente contro l’impresa di assicurazione.
L’organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data in cui la persona lesa notifica a esso la richiesta d’indennizzo ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell’impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta.
L’organismo di indennizzo informa immediatamente:
a) l’impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l’organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
del fatto che ha ricevuto una richiesta d’indennizzo dalla persona lesa e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta.
Questa disposizione non osta al diritto degli Stati membri di considerare l’indennizzo a opera di tale organismo come sussidiario o meno e al loro diritto di disciplinare la liquidazione dei sinistri tra detto organismo e la persona o le persone che hanno causato il sinistro e altre imprese di assicurazione o organismi previdenziali tenuti a risarcire la persona lesa per lo stesso sinistro. Tuttavia gli Stati membri non possono consentire che l’organismo subordini il pagamento dell’indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, in particolare che la persona lesa dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.
2.
L’organismo d’indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell’organismo d’indennizzo dello Stato membro di stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata a titolo di indennizzo.
Quest’ultimo organismo è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o della sua impresa di assicurazione, nella misura in cui l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa ha indennizzato quest’ultima per il danno subito.
Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere la surrogazione disposta da ogni altro Stato membro.
3. Il presente articolo ha effetto:
a) dopo che sia stato concluso un accordo fra gli organismi di indennizzo, istituiti o approvati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;
b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione al momento in cui accerta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che il suddetto accordo è stato concluso.
Art. 25 Indennizzo
1. Qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l’impresa di assicurazione, la persona lesa può richiedere l’indennizzo all’organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede. Essa è indennizzata conformemente agli articoli 9 e 10. L’organismo di indennizzo acquisisce allora un credito, alle condizioni indicate nell’articolo 24, paragrafo 2, nei confronti:
a) del fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l’impresa di assicurazione;
b) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, in caso di veicolo non identificato;
c) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, nel caso di veicoli di paesi terzi.
2. Il presente articolo si applica agli incidenti provocati da veicoli di paesi terzi che rientrano negli articoli 7 e 8.
Art. 26 Organismo centrale
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.
Tali dati di base sono, all’occorrenza, messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita richiesta.
Art. 27 Sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione ogni modifica relativa alle disposizioni adottate a norma del presente articolo.
Capo 8. Disposizioni finali
Art. 28 Disposizioni nazionali
1. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 29 Abrogazioni
Le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE e 2005/14/CE, come modificate dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all’allegato I, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.
Art. 30 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 31 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009. Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio La presidente C. Malmström