Sez. 1, Sentenza n. 3581 del 24/05/1996 Cc. (dep. 06/08/1996) Rv. 205487 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Proposto detenuto - Applicazione - Ammissibilità - Esecuzione - Sospensione fino al riacquisto della libertà.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere
Lo stato detentivo non è di ostacolo alla deliberazione della misura di prevenzione, la cui esecuzione può cominciare a decorrere soltanto dal momento in cui il proposto ha riacquistato la libertà.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)