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Sez. 1, Sentenza n. 3581 del 24/05/1996 Cc. (dep. 06/08/1996) Rv. 205487 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Proposto detenuto - Applicazione - Ammissibilità - Esecuzione - Sospensione fino al riacquisto della libertà.
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205487-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere

Lo stato detentivo non è di ostacolo alla deliberazione della misura di prevenzione, la cui esecuzione può cominciare a decorrere soltanto dal momento in cui il proposto ha riacquistato la libertà.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)